GDPR: Regolamento UE per cancellare notizie da Google

Il quotidiano utilizzo di strumenti tecnologici da parte di milioni di utenti ha posto l’accento sulle possibili problematiche conseguenti ad un loro uso incontrollato: attraverso i telefoni cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici diffondiamo inconsapevolmente sul web i nostri dati personali, esponendo così le informazioni più riservate e degne di tutela ad un pubblico – quello della rete – potenzialmente illimitato. Con tali presupposti, si rende necessario comprendere quali siano le condizioni e, quindi, gli strumenti più utili per chiedere la cancellazione dei dati personali sul web e, in particolare, sul motore di ricerca GoogleA norma del nuovo Regolamento UE/679/2016 (cosiddetto G.D.P.R., General Data Protection Regulation), le persone fisiche, i cui dati personali sono stati trattati in violazione delle disposizioni in esse contenute, possono chiedere al Titolare del Trattamento del sito sul quale i dati sono pubblicati di rimuoverli “senza ingiustificato ritardo: l’art. 17 G.D.P.R. regola infatti il cosiddetto Diritto all’oblio, ovvero il diritto del singolo individuo a chiedere – e quindi ottenere – la rimozione dei dati personali che lo riguardanoUna volta individuata la norma da applicare nelle ipotesi in cui le nostre informazioni personali siano, in modo incontrollato e senza il nostro consenso, diffuse su internet, occorre capire quali siano i migliori strumenti di tutela previsti dalla normativa europea.

Il G.D.P.R. prevede la possibilità di rivolgere, in prima istanza, la richiesta di rimozione, ai sensi dell’art. 17, direttamente al Titolare del trattamento del sito web su cui essi sono pubblicati. Pur trattandosi della via più breve, qualora i dati siano – come avviene nella stragrande maggioranza dei casi dati – relativi a vicende giudiziarie o di cronaca, e siano quindi riportati negli articoli pubblicati da un giornale online, il prevalente Diritto di cronaca rende di fatto impossibile ottenere un risultato favorevole. Ciò sembrerebbe confermato anche dai recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, dalla recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) dello scorso giugno, secondo la quale il diritto di cronaca – di cui i giornali, anche se solo digitali, ne sono i naturali portatori – deve ritenersi prevalente sul diritto alla riservatezza ed alla reputazione del singolo ogniqualvolta vi sia un interesse pubblico – che il giudice dovrà valutare discrezionalmente – alla diffusione di tali notizie.  

Cosa fare allora? Per aggirare il limite del diritto di cronaca, l’utente potrà rivolgere, sempre ai sensi dell’art. 17 G.D.P.R., la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano direttamente al motore di ricerca sul quale questi sono disponibili, attraverso una ricerca correlata al suo nominativo: in poche parole, detta richiesta dovrà essere indirizzata a Google, il quale ha già predisposto una piattaforma online dove compilare la domanda di rimozione dei propri dati. Nessun problema nel caso in cui il famoso motore di ricerca rimuova le URL segnalate: l’utente non vedrà più le sue informazioni personali sul web – se non quelle diffuse con il suo consenso.

Diverso è il caso in cui Google decida – come purtroppo avviene il più delle volte – di non accogliere la richiesta ricevuta (perchè, ad esempio, ritenuta di interesse pubblico): in questo caso il privato cittadino potrà innanzitutto presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 G.D.P.R., perchè ordini a Google di rimuovere le informazioni personali dai risultati di ricerca correlati al proprio nominativo ai sensi del diritto all’oblio GDPR.

Infine, qualora l’utente non sia soddisfatto dalla procedura avviata innanzi al Garante (perchè, ad esempio, l’Autorità ha ritenuto il ricorso inammissibile o ha accolto solo in parte le richieste inserite nel reclamo), potrà sempre proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 79 G.D.P.R. Sebbene il nuovo Regolamento UE abbia trovato applicazione da pochi mesi, l’esperienza ad oggi maturata suggerisce di rivolgere le istanze di cancellazione direttamente al motore di ricerca, e non ai singoli giornali o siti online, sì da ovviare all’ostacolo del prevalente diritto di cronaca ed ottenere nel minor tempo possibile il risultato sperato.

Leave a Reply